(Art. 8 para. 1 FinSA)
1 Financial service providers state the necessary contact details, in particular their address.
2 Supervised financial service providers shall also state:
3 Portfolio managers shall also state the name and address of the supervisory organisation to which they are subordinated.
4 Branches and representations of foreign financial service providers in Switzerland shall state their address in Switzerland or provide other necessary contact details.
(art. 8 cpv. 1 LSerFi)
1 I fornitori di servizi finanziari forniscono le indicazioni necessarie per i contatti, segnatamente l’indirizzo.
2 I fornitori di servizi finanziari sottoposti a vigilanza indicano inoltre:
3 I gestori patrimoniali indicano anche il nome e l’indirizzo dell’organismo di vigilanza a cui si sono sottoposti.
4 Le succursali e le rappresentanze di fornitori esteri di servizi finanziari in Svizzera indicano il proprio indirizzo in Svizzera e forniscono altre indicazioni necessarie per i contatti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.