(Art. 45 FinSA)
1 The base prospectus shall contain in minimum:
2 The contents of the base prospectus are determined depending on the securities category in accordance with Annexes 1–5.
3 The summary of a base prospectus shall contain only the information in accordance with Article 43 paragraph 2 FinSA, the information in accordance with Article 54 paragraph 1 letter a as well as a general description of those securities categories for which it was produced.
4 If the categories issued depart from any categories of securities described in the base prospectus, a supplement must be added to the latter.
5 With regard to the securities in accordance with Annex 7, Article 51 paragraph 2 FinSA applies by analogy for the supplement to a base prospectus.
(art. 45 LSerFi)
1 Il prospetto di base contiene almeno:
2 Il contenuto del prospetto di base dipende dalla categoria di valori mobiliari secondo gli allegati 1–5.
3 La nota di sintesi di un prospetto di base contiene unicamente le precisazioni secondo l’articolo 43 capoverso 2 LSerFi, le indicazioni di cui all’articolo 54 capoverso 1 lettera a nonché una descrizione generale delle categorie di valori mobiliari per le quali è stato redatto il prospetto di base.
4 Se al momento dell’emissione ci si scosta dalle categorie di valori mobiliari eventualmente indicate nel prospetto di base o vi si aggiungono nuove categorie, il prospetto di base deve essere completato con un supplemento.
5 Per quanto riguarda i valori mobiliari di cui all’allegato 7, al supplemento a un prospetto di base si applica per analogia l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.