(Art. 31 para. 4 FinSA)
The registration body shall retain registration documents and records for a period of ten years.
(art. 31 cpv. 4 LSerFi)
Il servizio di registrazione conserva per dieci anni i documenti e gli atti sui quali si basa la registrazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.