(Art. 4 FinSA)
1 Where several clients are entitled to assets, they are to be assigned jointly for these assets to the respective client segment affording the greatest client protection.
2 Clients acting through an authorised person may agree with the financial service provider in writing or in another form demonstrable via text that they be assigned to a segment in accordance with the knowledge and experience of this person.
(art. 4 LSerFi)
1 Tutti i clienti che hanno diritto allo stesso patrimonio devono essere classificati congiuntamente, per questo patrimonio, nella categoria che offre la maggiore protezione dei clienti.
2 I clienti che operano tramite un rappresentante autorizzato possono convenire con il fornitore di servizi finanziari, in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo, che la loro classificazione in una categoria si basi sulle conoscenze e sull’esperienza del rappresentante.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.