(Art. 8 para. 3, 9 para. 2 and 3 and 63 let. c FinSA)
1 The information in accordance with Articles 6–11 shall be made available to the retail client on a durable data medium or via a website.
2 If the information is made available via a website, the financial service provider shall:
(art. 8 cpv. 3, 9 cpv. 2 e 3 e 63 lett. c LSerFi)
1 Le informazioni di cui agli articoli 6–11 devono essere messe a disposizione del cliente privato su un supporto durevole o su un sito Internet.
2 Se le informazioni sono messe a disposizione su un sito Internet, il fornitore di servizi finanziari deve:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.