950.11 Ordinance of 6 November 2019 on Financial Services (Financial Services Ordinance, FINSO)

950.11 Ordinanza del 6 novembre 2019 sui servizi finanziari (OSerFi)

Art. 11 Execution and transmission of client orders

(Art. 8 para. 4 and 13 FinSA)

A financial service does not consist solely of executing or transmitting a client order if prior consultation took place.

A key information document is deemed to be available if it can be found with reasonable effort.

With regard to the execution and transmission of client orders, the retail client may generally consent to the key information document only being made available after conclusion of the transaction. This consent must be given in writing or in another form demonstrable via text separately from the consent given to the general terms and conditions.

Art. 11 Esecuzione e trasmissione di mandati del cliente

(art. 8 cpv. 4 e 13 LSerFi)

1 Un servizio finanziario non consiste esclusivamente nell’esecuzione o nella trasmissione di mandati del cliente se è preceduto da una consulenza.

2 Un foglio informativo di base è considerato disponibile se lo si può trovare con un dispendio proporzionato.

3 Nell’esecuzione e nella trasmissione dei mandati del cliente, il cliente privato può acconsentire in maniera generale che il foglio informativo di base sia messo a disposizione soltanto dopo la conclusione dell’operazione. Tale consenso deve essere dato separatamente rispetto a quello prestato per le condizioni generali, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.