(Art. 95 FinSA)
1 In the case of securities for which a public offer was made or a request was made for admission to trading on a trading venue or DLT trading facility, the duty to publish an approved prospectus shall take effect six months after licensing of a reviewing body by FINMA, but by no earlier than from 1 October 2020.
2 Until such time, insofar as no prospectus in accordance with FinSA is produced, the following apply:
(art. 95 LSerFi)
1 Ai valori mobiliari oggetto di un’offerta pubblica o di cui è richiesta l’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione o sistema di negoziazione TRD, l’obbligo di pubblicare un prospetto approvato si applica sei mesi dopo l’abilitazione di un organo di verifica da parte della FINMA, ma non prima del 1° ottobre 2020.
2 Fino a quel momento, se non è redatto un prospetto secondo la LSerFi, si applicano:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.