1 Financial service providers shall inform their clients about the possibility of mediation proceedings through an ombudsman:
2 The information shall be given in an appropriate form and contain the name and address of the ombudsman's office to which the financial service provider is affiliated.
1 I fornitori di servizi finanziari informano i clienti della possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione:
2 L’informazione è fornita in una forma adeguata e comprende nome e indirizzo dell’organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari è affiliato.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.