950.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Services (Financial Services Act, FinSA)

950.1 Legge federale del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSerFi)

Art. 79 Duty to provide information

1 Financial service providers shall inform their clients about the possibility of mediation proceedings through an ombudsman:

a.
on entering into a business relationship in accordance with the duty to provide information under Article 8 paragraph 1 letter c;
b.
in the event of the rejection of a legal claim asserted by a client; and
c.
at any time upon request.

2 The information shall be given in an appropriate form and contain the name and address of the ombudsman's office to which the financial service provider is affiliated.

Art. 79 Obbligo di informazione

1 I fornitori di servizi finanziari informano i clienti della possibilità di avviare una procedura di mediazione dinanzi a un organo di mediazione:

a.
all’avvio di una relazione d’affari nel quadro dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c;
b.
in caso di reiezione di una pretesa giuridica rivendicata dal cliente; e
c.
in qualsiasi momento, su richiesta del cliente.

2 L’informazione è fornita in una forma adeguata e comprende nome e indirizzo dell’organo di mediazione al quale il fornitore di servizi finanziari è affiliato.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.