1 Financial service providers that are affected by a mediation request to an ombudsman for dispute resolution must participate in the proceedings.
2 They must respond promptly to summonses, requests for comments, and any enquiries from ombudsman's offices.
1 I fornitori di servizi finanziari interessati da una domanda di mediazione presso un organo di mediazione devono partecipare alla procedura.
2 Essi devono ottemperare entro i termini stabiliti a citazioni, inviti a esprimere un parere e richieste di informazione dell’organo di mediazione.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.