1 In-house funds of a contractual nature for the purpose of collectively managing the assets of existing clients may be created by banks as defined in the BankA44 and securities firms in accordance with the FinIA45 only if said banks and securities firms meet the following conditions:
2 A key information document in accordance with Articles 58 to 63 must be prepared for in-house funds.
3 The creation and dissolution of in-house funds must be notified to the auditors appointed under the relevant supervisory law.
4 In the event of bankruptcy of the bank or securities firm, assets and rights that form part of in-house funds shall be segregated in favour of the investors.
1 Le banche ai sensi della LBCR42 e le società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi43 possono costituire portafogli collettivi interni di natura contrattuale per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente soltanto se soddisfano le seguenti condizioni:
2 Per i portafogli collettivi interni deve essere redatto un foglio informativo di base secondo gli articoli 58–63.
3 La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere comunicate alla società di audit ai sensi del diritto in materia di vigilanza.
4 In caso di fallimento della banca o della società di intermediazione mobiliare, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono separati dalla massa in favore degli investitori.
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