1 The offeror of securities or the person requesting their admission to trading must:
2 If a class of equity securities of an issuer is being admitted to trading on a trading venue for the first time, the prospectus must be made available at least six working days before the end of the offer.
3 The prospectus may be published:
4 If the prospectus is published electronically, a paper version must also be made available free of charge upon request.
5 The reviewing body shall place the approved prospectuses on a list and make this list available for 12 months.
6 If the prospectus is prepared in two or more individual documents or if it is incorporated by reference, the information and documents constituting the prospectus may be published separately. The individual documents shall be made available to the investors free of charge. Each individual document must indicate where to obtain the other individual documents that, together with said document, constitute the complete prospectus.
7 The text and format of the prospectus and supplements that are published or made available to the public must at all times correspond to the version filed with the reviewing body.
1 L’offerente di valori mobiliari o la persona che ne chiede l’ammissione al commercio:
2 Se una categoria di titoli di partecipazione di un emittente è ammessa per la prima volta al commercio presso una sede di negoziazione, il prospetto è messo a disposizione almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell’offerta.
3 Il prospetto può essere pubblicato:
4 Se il prospetto è pubblicato in forma elettronica, su richiesta sono messe a disposizione gratuitamente copie cartacee.
5 L’organo di verifica iscrive i prospetti approvati in un elenco che rende disponibile per 12 mesi.
6 Se il prospetto è redatto sotto forma di più documenti distinti o se contiene un rimando, i documenti e le indicazioni che compongono il prospetto possono essere pubblicati separatamente. I singoli documenti sono messi gratuitamente a disposizione degli investitori. In ogni singolo documento è indicato dove si possono ottenere gli altri documenti che, insieme a tale documento, formano il prospetto completo.
7 Il tenore e la veste del prospetto e dei supplementi, pubblicati o messi a disposizione del pubblico, corrispondono in ogni momento alla versione depositata presso l’organo di verifica.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.