1 The prospectus must be submitted to the reviewing body prior to publication. The reviewing body shall check that it is complete, coherent and understandable.
2 The Federal Council may designate securities whose prospectus must be reviewed only after publication if a bank in accordance with the BankA33 or a securities firm in accordance with the FinIA34 confirms that the most important information on the issuers and the securities is known at the time of publication.
3 Prospectuses for collective investment schemes do not have to be reviewed; the foregoing does not apply to the approval requirement for the documentation of foreign collective investment schemes under Article 15 paragraph 1 letter e and Article 120 CISA35.
1 Il prospetto deve essere sottoposto all’organo di verifica prima della sua pubblicazione. Quest’ultimo ne verifica la completezza, la coerenza e la comprensibilità.
2 Il Consiglio federale può designare valori mobiliari il cui prospetto deve essere sottoposto a verifica soltanto dopo la pubblicazione se una banca ai sensi della LBCR31 o una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi32 conferma che al momento della pubblicazione sono disponibili le informazioni più importanti sull’emittente e sui valori mobiliari.
3 I prospetti per investimenti collettivi di capitale non devono essere sottoposti a verifica. È fatto salvo l’obbligo di approvazione per i documenti di investimenti collettivi di capitale esteri di cui agli articoli 15 capoverso 1 lettera e e 120 LICol33.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.