1 The Federal Council may grant a relaxation of the duty to publish a prospectus and supplements to issuers that have not exceeded two of the following volumes in the preceding financial year:
2 It may also grant a relaxation of the requirements particularly to:
3 It shall grant a relaxation of the requirements uniformly and, in particular, with respect to:
1 Il Consiglio federale può stabilire agevolazioni riguardo all’obbligo di pubblicazione del prospetto e dei supplementi per gli emittenti che nel corso del precedente esercizio non hanno oltrepassato due dei valori seguenti:
2 Il Consiglio federale può inoltre stabilire agevolazioni in particolare per:
3 Il Consiglio federale definisce le agevolazioni in maniera uniforme, tenendo conto in particolare:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.