1 The registration body shall decide which advisers are registered and deregistered as advisers and shall issue the necessary rulings.
2 Registered client advisers and the financial service provider for which they work must notify the registration body of all changes in the facts underlying their registration.
3 The competent supervisory authorities shall notify the registration body if they:
4 If the registration body learns that a client adviser no longer meets a condition for registration, it shall deregister that client adviser.
5 The contents of the register of advisers shall be public and may be consulted online.
1 Il servizio di registrazione delibera in merito alle iscrizioni e alle cancellazioni nel registro dei consulenti ed emana le decisioni necessarie.
2 I consulenti alla clientela registrati e il fornitore di servizi finanziari per il quale operano comunicano al servizio di registrazione tutti i mutamenti dei fatti su cui si basa la registrazione.
3 Le autorità di vigilanza competenti comunicano al servizio di registrazione se:
4 Se ha notizia che un consulente alla clientela non soddisfa più una delle condizioni di registrazione, il servizio di registrazione lo cancella dal registro.
5 I dati del registro dei consulenti sono pubblici e sono resi accessibili con procedura di richiamo.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.