1 Financial service providers shall uphold the principles of good faith and equal treatment when handling client orders.
2 The Federal Council shall regulate how the principles under paragraph 1 are to be upheld, specifically regarding the procedures and systems for processing client orders.
1 I fornitori di servizi finanziari elaborano i mandati dei clienti osservando il principio della buona fede e quello della parità di trattamento.
2 Il Consiglio federale disciplina come adempiere i principi di cui al capoverso 1, in particolare riguardo alle procedure e ai sistemi per l’elaborazione dei mandati dei clienti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.