1 The certification offices may conclude agreements pursuant to Article 20 of the OCG if:
2 Individuals and businesses with which the certification office has concluded an agreement pursuant to paragraph 1 shall be permitted to use the electronic certification procedure.
3 In justified cases, the certification offices may permit individuals and businesses to use the electronic procedure without an agreement pursuant to paragraph 1, provided control of the originating status of the goods is guaranteed.
1 Gli uffici emittenti possono trovare un accordo ai sensi dell’articolo 20 OAO qualora:
2 Sono autorizzate ad avvalersi della procedura di autenticazione elettronica le persone e le imprese con le quali l’ufficio emittente ha concluso un accordo secondo il capoverso 1.
3 In casi motivati gli uffici emittenti possono autorizzare persone fisiche e giuridiche che non hanno concluso un accordo ai sensi del capoverso 1 ad avvalersi della procedura elettronica, a condizione che sia garantito il controllo dell’attestazione originale della merce.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.