1 If the Swiss origin of the good being supplied is a criterion for the awarding of a public procurement contract, the certification office shall issue the necessary certificates of origin and attestations of origin. These shall bear a corresponding endorsement and shall be valid for the purposes of the tender only.
2 The EAER shall regulate the procedure.
1 Nel caso degli appalti pubblici, se l’origine svizzera delle merci da consegnare costituisce un criterio d’assegnazione, l’ufficio emittente rilascia i certificati d’origine e le attestazioni d’origine necessari. I certificati e le attestazioni sono da contrassegnare con un’apposita annotazione e valgono solo per la presentazione dell’offerta.
2 Il DEFR stabilisce la procedura.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.