1 The Confederation shall grant lump-sum subsidies for new buildings, conversions and improvements to agricultural buildings.
2 Subsidies for buildings on individual farms are granted if the owner of the property farms himself or herself.
3 Subsidies for farm buildings and alpine farms and barns may also be granted to tenant farmers if they can prove that they have the right to erect or own a building on the land in question. The Federal Council shall stipulate requirements.
1 La Confederazione accorda contributi forfettari per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici agricoli.
2 Sono accordati contributi per gli edifici d’economia rurale di una singola azienda se essa è gestita direttamente dal proprietario.
3 Possono essere accordati contributi per gli edifici d’economia rurale e per gli edifici alpestri anche agli affittuari se è costituito un diritto di superficie. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.