910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Art. 5 Incomes

1 The measures in this Act aim to ensure that farms run on a sustainable basis and which are economically efficient can achieve incomes over a period of several years that are comparable to incomes in other sectors in the same region.

2 If incomes fall clearly below a comparable level, the Federal Council shall introduce temporary measures to improve the situation.

3 Other branches of trade and industry, the economic situation of workers outside the agricultural sector and the state of the federal coffers must also be taken into account.

Art. 6a Perdite di sostanze nutritive

1 Rispetto alla media degli anni 2014–2016, le perdite di azoto e di fosforo nell’agricoltura sono adeguatamente ridotte entro il 2030.

2 Il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento. Considera in particolare l’obiettivo di sostituire i concimi sintetici importati mediante la promozione dell’impiego di sostanze nutritive basate su concimi aziendali e biomasse indigeni e tiene conto delle condizioni quadro ecologiche ed economiche. Per stabilire gli obiettivi di riduzione e il metodo con cui è calcolato il loro raggiungimento consulta i Cantoni, le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate. Disciplina come riferire17.

3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere i provvedimenti di riduzione necessari e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

4 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

5 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione delle perdite di azoto e di fosforo, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’attività.

16 Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2023 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).

17 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl).

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.