910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Art. 6 Framework for payments

Funding for the most important areas of activity shall be approved for a maximum period of four years on the basis of a Federal Council dispatch with a simple federal decree.

Art. 6b Riduzione dei rischi associati all’impiego di prodotti fitosanitari

1 I rischi per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente associati all’impiego di prodotti fitosanitari vanno ridotti e la qualità dell’acqua potabile, delle acque superficiali e delle acque sotterranee va migliorata.

2 Entro il 2027 i rischi per i settori acque superficiali e habitat seminaturali nonché la contaminazione delle acque sotterranee vanno ridotti del 50 per cento rispetto alla media degli anni 2012–2015. Se i rischi permangono inammissibili, il Consiglio federale può fissare lo schema di riduzione valido a partire dal 2027.

3 Il Consiglio federale stabilisce gli indicatori con cui è calcolato il raggiungimento degli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2. Gli indicatori tengono conto della tossicità e dell’impiego dei diversi prodotti fitosanitari. A questo scopo il Consiglio federale utilizza in particolare i dati del sistema d’informazione di cui all’articolo 165bis.

4 Il Consiglio federale può definire obiettivi di riduzione dei rischi per ulteriori settori a rischio.

5 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori nonché altre organizzazioni interessate possono prendere provvedimenti di riduzione dei rischi e riferire periodicamente alla Confederazione su quanto intrapreso e sui risultati ottenuti.

6 Il Consiglio federale può designare le organizzazioni di cui al capoverso 5.

7 Il Consiglio federale può delegare singoli compiti, come la verifica dei provvedimenti di riduzione dei rischi, il monitoraggio dei risultati o la consulenza, a un’agenzia dell’economia privata e sostenerne finanziariamente l’attività.

8 Se si prevede che gli obiettivi di riduzione secondo il capoverso 2 non saranno raggiunti, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari al più tardi due anni prima della scadenza del termine, in particolare revocando l’approvazione di principi attivi che presentano un rischio particolarmente elevato.

18 Introdotto dal n. I 3 della LF del 19 mar. 2021 sulla riduzione dei rischi associati all’impiego di pesticidi, in vigore dal 1° gen 2023 (RU 2022 263; FF 2020 5759, 5967).

 

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