2 The Federal Council may delegate tasks related to the implementation of agricultural measures to Identitas AG (Art. 7a EzDA). The Federal Council shall regulate the delegation of tasks, the bearing of costs and the processing of data.
216 Inserted by No II of the FA of 19 June 2020, in force since 1 Jan. 2021, para. 2 comes into force 1 Jan. 2022 (AS 2020 5749; 2021 680; BBl 2019 4175).
1 I dati della banca dati sul traffico di animali di cui all’articolo 45b della legge del 1° luglio 1966216 sulle epizoozie (LFE) possono essere trattati ai fini dell’esecuzione di misure di politica agricola. Il Consiglio federale disciplina quali dati possono essere trattati.
2 Il Consiglio federale può delegare a Identitas SA (art. 7a LFE) compiti riguardanti l’esecuzione di misure di politica agricola. Esso disciplina la delega di compiti, l’assunzione dei costi e il trattamento dei dati.
215 Introdotto dal n. II della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021, cpv. 2 dal 1° gen. 2022 (RU 2020 5749; 2021 680; FF 2019 3451).
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