910.1 Federal Act of 29 April 1998 on Agriculture (Agriculture Act, AgricA)

910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr)

Art. 165h

1 With the exception of copyright, all rights concerning intangible goods produced by persons employed by the FOAG or by the research institutes under the terms of the Federal Personnel Act of 24 March 2000218, as part of their official tasks, belong to the Confederation.

2 In the case of computer programmes written by the persons mentioned in paragraph 1 as part of their official tasks, the FOAG or the research institutes enjoy exclusive rights of use. In order to transfer rights in other copyright work categories, the FOAG and the research institutes may draw up contractual regulations with those who own the rights.

3 Any person who has produced intangible goods under the terms of paragraphs 1 and 2 must receive an appropriate share of any profit accruing from their commercialisation.

Art. 165h

1 I diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone che con l’UFAG o le stazioni di ricerca sono legate da un rapporto di lavoro ai sensi della legge del 24 marzo 2000217 sul personale federale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d’autore.

2 I diritti esclusivi d’uso di programmi informatici prodotti nell’esercizio dell’attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all’UFAG o alle stazioni di ricerca. L’UFAG e le stazioni di ricerca possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie di opere.

3 Chi ha prodotto beni immateriali ai sensi dei capoversi 1 e 2 ha diritto a un’adeguata partecipazione all’eventuale utile realizzato con un uso commerciale.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.