Recognised foreign certificates shall be equivalent to the COVID-19 certificates issued in accordance with this Ordinance. In particular, the apps for storing and verifying certificates (Arts. 28 and 29) shall treat them as certificates issued in accordance with this Ordinance.
I certificati esteri riconosciuti sono equiparati ai certificati COVID-19 emessi secondo la presente ordinanza. In particolare sono trattati dall’applicazione per la conservazione e dall’applicazione per la verifica (art. 28 e 29) come i certificati emessi secondo la presente ordinanza.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.