1 The cantons monitor shall compliance with the duty of care, the containment obligation and the safety measures.
2 They also verify by means of spot checks whether:
3 The samples, detection methods and materials required for monitoring are made available to the cantons.
4 If the monitoring shows cause for complaint, the canton in question orders the required measures to be taken and inform the Federal Coordination Centre for Biotechnology.
5 If there is justified doubt whether an activity that has only been documented is not subject to a notification or authorisation obligation, the canton informs the Federal Coordination Centre for Biotechnology.
6 The cantons wherever possible coordinate monitoring under this and other legislation.
7 The cantons submit an annual report to the Federal Coordination Centre for Biotechnology on their monitoring activities. To do so, they use the template provided by the Coordination Centre.
1 I Cantoni sorvegliano il rispetto dell’obbligo di diligenza, dell’obbligo di utilizzazione in sistemi chiusi e delle misure di sicurezza.
2 Inoltre controllano mediante prelievo di campioni che:
3 I campioni, i mezzi e i metodi di rilevazione necessari per i controlli devono essere messi a disposizione dei Cantoni.
4 Se i controlli danno adito a contestazioni, il Cantone ordina i provvedimenti necessari e ne informa il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
5 Se sussistono dubbi fondati per ritenere che un’attività semplicemente documentata sia soggetta a notifica o autorizzazione, il Cantone informa il centro di contatto Biotecnologia della Confederazione.
6 Nella misura del possibile, i Cantoni coordinano i controlli da effettuare in virtù della presente ordinanza e di altri atti legislativi.
7 I Cantoni riferiscono annualmente al centro di contatto Biotecnologia della Confederazione in merito alla loro attività di controllo. A tale scopo utilizzano il modello messo a disposizione dal centro di contatto.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.