1 Every person is obliged to provide the information required for enforcement to the authorities and if necessary to carry out or permit inquiries.
2 The Federal Council may require registers with data about the type, quantity and evaluation of genetically modified organisms to be kept, stored and made available at the request of the authorities.
3 The Confederation carries out surveys of the handling of genetically modified organisms. The Federal Council determines which data about genetically modified organisms, recorded in pursuance of other federal acts, must be provided to the federal authority carrying out the survey.
4 Where there is a legitimate interest in keeping data secret, such as information about trade and manufacturing secrets, such data is treated as confidential.
1 Ognuno è tenuto a fornire alle autorità le informazioni necessarie all’esecuzione e, se necessario, a svolgere o tollerare indagini.
2 Il Consiglio federale può ordinare che siano tenuti conservati e, su richiesta, messi a disposizione delle autorità repertori contenenti indicazioni sul genere, la quantità e le proprietà di organismi geneticamente modificati.
3 La Confederazione procede a rilevamenti sull’utilizzazione di organismi geneticamente modificati. Il Consiglio federale stabilisce quali dati concernenti organismi geneticamente modificati che sono stati rilevati sulla base di altre leggi federali debbano essere messi a disposizione dell’autorità federale che effettua il rilevamento.
4 Le indicazioni a proposito della cui segretezza vi è un interesse degno di protezione, quali le indicazioni concernenti i segreti d’affari e di fabbricazione, sono trattate in maniera confidenziale.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.