814.621 Ordinance of 5 July 2000 on Beverage Containers (Beverage Container Ordinance, BCO)

814.621 Ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB)

Art. 18 Manufacture and import

Manufacturers and importers of beverages must inform the FOEN by the end of February of each year in line with its requirements of:

a.
the volume of beverages produced or imported for consumption in Switzerland the previous year, divided into refillable and non-refillable containers, packaging material and beverage categories;
b.
the weight of recyclable non-refillable containers that were used for the beverages manufactured or imported for domestic consumption the previous year, itemised according to packaging material and beverage categories.

Art. 18 Produzione e importazione

I produttori e gli importatori di bevande devono comunicare all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e secondo le specificazioni da esso richieste:

a.
il volume di bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera l’anno precedente, distinguendo tra imballaggi riutilizzabili e imballaggi non riutilizzabili, nonché secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e i tipi di bevande;
b.
il peso degli imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili, utilizzati l’anno precedente per le bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali utilizzati per la loro fabbricazione e i tipi di bevande.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.