1 Those required to pay the fee shall, no later than 30 days after the end of each calendar half year, inform the Fee Organisation of the number of beverage containers liable to the fee supplied or imported by them during this period. Figures shall be indicated separately in accordance with the requirements of the Fee Organisation and with the level of fee.
2 The fee for the containers supplied or imported during a calendar half year shall be due for payment 60 days after the end of the period in question. In the event of late payment, default interest is payable; if payment is made in advance, the Fee Organisation may grant credit interest.
3 If the Fee Organisation transfers the collection of the fee to the Federal Office for Customs and Border Security (FOCBS)
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1 Al più tardi entro 30 giorni dalla scadenza di un semestre civile, gli assoggettati alla tassa devono comunicare all’organizzazione il numero di imballaggi per bevande soggetti alla tassa che essi hanno consegnato o importato durante questo lasso di tempo. Essi suddividono le indicazioni conformemente alle specificazioni dell’organizzazione e secondo l’ammontare della tassa.
2 La tassa sugli imballaggi consegnati o importati durante un semestre civile è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del semestre. In caso di pagamento ritardato viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.
3 Se l’organizzazione affida all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)4 il prelievo della tassa, per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione sulle dogane.
4 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.