814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 79 Restriction of ambient doses

The room or area in which installations are operated or radioactive material is handled must be designed or shielded in such a way that no limits are exceeded.

At locations outside of controlled and supervised areas where members of the public may be continuously present, the weekly ambient dose must not exceed 0.02 mSv. At locations where people are not continuously present, this value may be exceeded by up to a factor of five.

3 If the locations specified in paragraph 2 are workplaces, the ambient dose, given an assumed work-related presence of 40 hours per week, may be higher.

4 The influence of several different radiation sources on a location to be protected must be taken into account.

5 The FDHA, in consultation with ENSI, shall specify guidance values for the ambient dose within and outside of controlled and supervised areas.

Art. 79 Limitazione della dose ambientale

1 Il locale o l’area in cui sono in funzione impianti o è manipolato materiale radioattivo va concepito o schermato in modo da non superare alcun limite.

2 Nei luoghi situati al di fuori delle aree controllate e sorvegliate dove possono trattenersi in permanenza individui della popolazione, la dose ambientale non deve superare 0,02 mSv la settimana. Nei luoghi in cui le persone non si trattengono in permanenza, tale valore può essere superato fino a cinque volte.

3 Se i luoghi di cui al capoverso 2 sono posti di lavoro, la dose ambientale può essere superiore corrispondentemente a una presenza presunta per motivi di lavoro di 40 ore settimanali.

4 L’influsso di molteplici sorgenti di radiazioni su un luogo da proteggere deve essere considerato.

5 D’intesa con l’IFSN, il DFI stabilisce vincoli per la dose ambientale all’interno e al di fuori delle aree controllate e sorvegliate.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.