1 A personal dosimetry service must be approved by the competent authority (Art. 68).
2 It shall be approved if the following requirements are met:
3 If a personal dosimetry service is accredited for personal dosimetry, the requirements specified in paragraph 2 letters c and d are deemed to be met.
1 Un servizio di dosimetria individuale deve essere riconosciuto dall’autorità di riconoscimento (art. 68).
2 È riconosciuto se sono soddisfatti i seguenti presupposti:
3 Qualora un servizio di dosimetria individuale sia accreditato per la dosimetria individuale, i presupposti di cui al capoverso 2 lettere c e d sono considerati soddisfatti.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.