1 If radiation doses are determined by calculation within the enterprise as specified in Article 62, licence holders, or, in the case of aircrew, aircraft operators, must report:
2 For enterprises within the area supervised by ENSI, this authority shall issue additional guidelines concerning the reporting of radiation doses determined by calculation.
1 Nel caso di una determinazione della dose di radiazione per mezzo di calcoli di cui all’articolo 62 effettuata nell’azienda, i titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono notificare:
2 Per le aziende che rientrano nell’ambito di vigilanza dell’IFSN, l’IFSN emana direttive aggiuntive concernenti la notifica delle dosi di radiazione determinate per mezzo di calcoli.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.