814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 64 Duties of licence holders or aircraft operators with regard to personal dosimetry

1 Licence holders, or, in the case of aircrew, aircraft operators, must have the radiation exposure of all occupationally exposed persons within the enterprise determined by an approved personal dosimetry service. They may also themselves determine doses by calculation as specified in Article 62 or carry out triage measurements to detect internal radiation exposure.

2 They shall bear the costs of dosimetry.

3 They must:

a.
inform the persons concerned of the results of dosimetry;
b.
furnish them with a written summary of all doses:
1.
upon termination of employment,
2.
prior to deployment at another enterprise;
c.
provide Suva with the operational, personal and dosimetry data required for preventive occupational medicine;
d.
when a reporting threshold as specified in Article 63 is reached, provide the supervisory authority, if so requested, with an explanation of the cause of the dose; the explanation must be provided in writing within two weeks;
e.
communicate to the appointed personal dosimetry service the data specified in Article 73 paragraph 1 letters a–e and g–i for all occupationally exposed persons within the enterprise;
f.
report directly to the Central Dose Registry doses accumulated by occupationally exposed persons working abroad which were not determined by a Swiss personal dosimetry service; the report must be submitted within a month after the end of the assignment in a form prescribed by the FOPH.

Art. 64 Obblighi dei titolari delle licenze o degli operatori di aeromobili nella dosimetria individuale

1 I titolari delle licenze o, per il personale di volo, gli operatori di aeromobili, devono far accertare l’esposizione di tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni impiegate nella loro azienda da un servizio di dosimetria individuale riconosciuto. Possono effettuare anche in proprio una determinazione delle dosi per mezzo di calcoli di cui all’articolo 62 o una misurazione di sondaggio per rilevare un’esposizione alle radiazioni interna.

2 Sono tenuti ad assumersi i costi per la dosimetria.

3 Sono tenuti a:

a.
informare le persone interessate sui risultati della dosimetria;
b.
consegnare loro un riassunto scritto di tutte le dosi:
1.
al termine del rapporto di lavoro,
2.
prima che inizino a lavorare in un’altra azienda;
c.
mettere a disposizione dell’INSAI i dati relativi all’azienda, al personale e dosimetrici necessari per l’applicazione dei provvedimenti preventivi di medicina del lavoro;
d.
al raggiungimento di una soglia di notifica di cui all’articolo 63, presentare all’autorità di vigilanza, su richiesta della stessa, una dichiarazione sulla causa della dose. La dichiarazione deve avvenire per scritto entro due settimane;
e.
notificare al servizio di dosimetria individuale cui hanno affidato il mandato, per tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni nella loro azienda, i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere a–e e g–i;
f.
notificare direttamente al registro centrale delle dosi le dosi che non sono state accertate da un servizio di dosimetria individuale svizzero, accumulate in occasione di missioni all’estero dalle persone professionalmente esposte a radiazioni; tale notifica deve avere luogo entro un mese dal termine della missione in una forma prescritta dall’UFSP.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.