814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 52 Categories

1 For purposes of monitoring, licence holders shall classify the occupationally exposed persons into categories A and B in accordance with paragraphs 2–4.

Category A comprises persons who:

a.
may accumulate the following doses per calendar year in the course of their work:
1.
an effective dose greater than 6 mSv,
2.
an equivalent dose for the lens of the eye greater than 15 mSv, or
3.
an equivalent dose for the skin, hands or feet greater than 150 mSv;
b.
as a result of radon exposure at the workplace receive an effective dose greater than 10 mSv per calendar year; or
c.
work as internal personnel at a nuclear installation.

Category B comprises all occupationally exposed persons not belonging to category A.

4 Persons engaged in activities where the risk of accumulating doses as specified in paragraph 2 letter a is negligible shall be assigned to category B for the performance of these activities. This includes in particular activities:

a.
involving the operation of diagnostic X-ray systems in medical, dental and veterinary practices, except in the high-dose range;
b.
as occupationally exposed aircrew.

5 If applicants or licence holders demonstrate that an activity does not fulfil any of the conditions specified in paragraph 2, they may request the supervisory authority to assign the persons performing this activity to category B.

Art. 52 Categorie

1 Il titolare della licenza suddivide le persone professionalmente esposte a radiazioni per la sorveglianza nelle categorie A e B secondo i capoversi 2–4.

2 Alla categoria A appartengono le persone che:

a.
nella loro attività professionale possono accumulare le seguenti dosi per ogni anno civile:
1.
una dose efficace superiore a 6 mSv,
2.
una dose equivalente per il cristallino superiore a 15 mSv, o
3.
una dose equivalente per pelle, mani e piedi superiore a 150 mSv;
b.
sul posto di lavoro sono esposte a una dose efficace provocata da radon superiore a 10 mSv per ogni anno civile; oppure
c.
operano in una centrale nucleare in qualità di personale proprio.

3 Alla categoria B appartengono tutte le persone professionalmente esposte a radiazioni che non appartengono alla categoria A.

4 Le persone che esercitano attività la cui esecuzione comporta un rischio trascurabile di accumulare dosi di cui al capoverso 2 lettera a sono attribuite alla categoria B per l’esercizio di queste attività. Vi rientrano, in particolare:

a.
attività nell’esercizio di impianti radiologici diagnostici in studi medici, dentistici e veterinari, salvo che nell’ambito di dose forte;
b.
attività quale personale di volo professionalmente esposto a radiazioni.

5 Se il richiedente o il titolare della licenza fornisce la prova che un’attività non soddisfa alcuno dei requisiti di cui al capoverso 2 può chiedere all’autorità di vigilanza l’assegnazione delle persone che svolgono questa attività alla categoria B.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.