814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 53 Young people and pregnant or breastfeeding women

1 Persons aged under 16 years must not be occupationally exposed.

2 For persons aged between 16 and 18 years and for pregnant women, the dose limits specified in Article 57 apply.

3 From the time when a pregnancy becomes known until its completion, the radiation exposure of the pregnant woman must be determined monthly.

4 The FDHA shall specify, in consultation with ENSI, when pregnant women must be additionally equipped with an active personal dosimeter.

5 Pregnant women must, if they so request, be exempted from the following activities:

a.
from flight duties;
b.
from any work with radioactive material involving a risk of intakes or contamination;
c.
from activities which may only be performed by an occupationally exposed person in category A.

6 Breastfeeding women must not perform any work with radioactive material involving an increased risk of intakes.

Art. 53 Giovani, donne in stato di gravidanza e donne che allattano

1 Le persone di età inferiore a 16 anni non possono essere esposte professionalmente a radiazioni.

2 Per i giovani di età compresa tra 16 e 18 anni e le donne in stato di gravidanza valgono i limiti di dose speciali di cui all’articolo 57.

3 Dal momento in cui è constatato lo stato di gravidanza e fino al termine della stessa, l’esposizione alle radiazioni delle donne in stato di gravidanza deve essere accertata mensilmente.

4 Il DFI, d’intesa con l’IFSN, definisce quando le donne in stato di gravidanza devono essere equipaggiate con un ulteriore dosimetro personale attivo.

5 Le donne in stato di gravidanza devono, su loro richiesta, essere esentate dalle seguenti attività:

a.
dal servizio di volo;
b.
da lavori con materiale radioattivo in cui sussiste il rischio di un’incorporazione o di una contaminazione;
c.
da lavori che possono essere eseguiti solamente da una persona esposta professionalmente a radiazioni della categoria A.

6 Le donne che allattano non possono eseguire lavori con materiale radioattivo in cui sussiste un rischio elevato d’incorporazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.