814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 24 Immission limits

1 Yearly average airborne activity concentrations in accessible locations off-site must not exceed the immission limits for air (LIA) specified in Annex 7.

2 Weekly average activity concentrations in publicly accessible waters must not exceed the immission limits for waters (LIW) specified in Annex 7.

It must be additionally ensured that ambient doses due to external radiation in dwellings, public-access buildings and workplaces are kept at such a low level that, taking into account residence time and all other exposure pathways, they cannot lead to exceedance of the dose limits for members of the public.

Art. 24 Limiti di immissione

1 Al di fuori dei perimetri aziendali, la media annua delle concentrazioni di attività nell’aria non deve superare, in luoghi accessibili, i limiti di immissione per l’aria (LIaria) di cui all’allegato 7.

2 La media settimanale delle concentrazioni di attività nelle acque pubblicamente accessibili non deve superare i limiti di immissione per le acque (LIacque) di cui all’allegato 7.

3 Si deve in più garantire che nei locali di abitazione, di soggiorno e di lavoro le dosi ambientali causate dalla radiazione esterna rimangano talmente basse che, considerando il tempo di permanenza e tutti gli altri percorsi di esposizione, non possano portare a un superamento dei limiti di dose per gli individui della popolazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.