814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 178 Recognition of individual training and continuing education

The supervisory authority shall recognise as equivalent individual training or continuing education which a person has received abroad or for a different activity if the acquired knowledge and skills meet the requirements specified in Chapter 2 of this Title.

Art. 178 Riconoscimento di corsi di formazione e aggiornamento individuali

L’autorità di vigilanza riconosce l’equivalenza di una formazione o di un aggiornamento individuali che una persona ha conseguito all’estero o per un’altra attività se la conoscenza e le competenze acquisite soddisfano i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.