1 In the course of the permission procedure for new buildings and building alterations, the building permission authority shall, where appropriate, draw the attention of the building owner or, in the case of new buildings, the client to the requirements of this Ordinance concerning radon mitigation.
2 The building owner or, in the case of new buildings, the client shall ensure that preventive structural measures are taken in accordance with the state of the art to achieve a radon gas concentration below the reference level specified in Article 155 paragraph 2. If the current state of science and technology so requires, a radon measurement must be conducted in accordance with Article 159 paragraph 1.
1 Per quanto opportuno, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie rende attento il proprietario dell’edificio o, per le nuove costruzioni, il committente nell’ambito della procedura per il rilascio dell’autorizzazione edilizia, sui requisiti richiesti dalla presente ordinanza in materia di protezione contro il radon per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni.
2 Il proprietario dell’edificio o, per le nuove costruzioni, il committente provvede affinché siano adottate misure edili di prevenzione conformi allo stato della tecnica, al fine di perseguire una concentrazione di radon inferiore al livello di riferimento di cui all’articolo 155 capoverso 2. Se lo richiede lo stato della scienza e della tecnica, deve essere eseguita una misurazione del radon ai sensi dell’articolo 159 capoverso 1.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.