1 The FOPH shall order an investigation of properties as specified in Article 151 if a risk to people and the environment from ionising radiation cannot be ruled out. It shall inform in advance the canton and the commune concerned.
2 The owners and users are required to grant the FOPH access to the properties concerned for the investigation.
3 The FOPH shall specify the investigation procedure.
4 It shall carry out the investigations. It may request third parties to carry out the investigations.
1 Quando non si può escludere un pericolo per l’essere umano e l’ambiente dovuto a radiazioni ionizzanti, l’UFSP ordina un’ispezione dei beni fondiari di cui all’articolo 151. Ne informa preventivamente il Cantone e il Comune interessato.
2 Il proprietario e l’utilizzatore sono tenuti a consentire all’UFSP di accedere ai beni fondiari interessati ai fini dell’ispezione.
3 L’UFSP stabilisce la procedura di ispezione.
4 Effettua le ispezioni. Può affidare a terzi l’incarico di eseguire le ispezioni.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.