814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 124 Safety report

1 The supervisory authority may require the licence holder to submit a safety report.

2 The safety report shall include descriptions of:

a.
the safety systems and equipment;
b.
the measures adopted to ensure safety;
c.
the enterprise organisation responsible for safety and radiological protection;
d.
failures, their effects on the enterprise and the surrounding area, and their approximate frequency;
e.
emergency response planning for protection of the public, in the case of enterprises as specified in Article 136.

3 The supervisory authority may request additional documentation.

Art. 124 Rapporto sulla sicurezza

1 L’autorità di vigilanza può esigere dal titolare della licenza un rapporto sulla sicurezza.

2 Il rapporto sulla sicurezza comprende la descrizione:

a.
dei sistemi e dei dispositivi di sicurezza;
b.
delle misure adottate per garantire la sicurezza;
c.
dell’organizzazione aziendale determinante per la sicurezza e la radioprotezione;
d.
degli incidenti e delle loro conseguenze sull’azienda e i suoi dintorni, nonché della loro probabile frequenza;
e.
del piano di protezione della popolazione in caso di emergenza per le aziende di cui all’articolo 136.

3 L’autorità di vigilanza può esigere ulteriore documentazione.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.