1 Radioactive waste not arising as a result of the use of nuclear energy must, following any treatment which may be required in accordance with Article 118, be delivered to the federal collection centre.
2 The following are exempted from delivery to the federal collection centre:
3 The FDHA shall define the technical details for the treatment of radioactive waste subject to mandatory delivery prior to its receipt by the federal collection centre.
1 Le scorie radioattive che non provengono dallo sfruttamento dell’energia nucleare devono essere consegnate, dopo essere state eventualmente trattate ai sensi dell’articolo 118, al centro di raccolta della Confederazione.
2 Non sono soggette all’obbligo di consegna al centro di raccolta della Confederazione:
3 Il DFI disciplina i dettagli tecnici per il trattamento delle scorie radioattive che devono essere consegnate fino al momento in cui sono prese in consegna dal centro di raccolta della Confederazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.