814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 115 Recycling with the approval of the licensing authority

The licensing authority may specify conditions for recycling radioactive waste, in particular metals, with a specific activity no greater than 10 times the clearance limit if it can be assured that the materials arising after the planned recycling do not exceed the clearance limit.

Art. 115 Riciclaggio con l’approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze

L’autorità preposta al rilascio delle licenze può stabilire requisiti per il riciclaggio di scorie radioattive, in particolare metalli, con un’attività specifica pari al massimo a dieci volte il livello di allontanamento, se è possibile assicurare che i materiali risultanti dal riciclaggio pianificato non raggiungano il livello di allontanamento.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.