814.501 Radiological Protection Ordinance of 26 April 2017 (RPO)

814.501 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP)

Art. 114 Landfilling with the approval of the licensing authority

1 Radioactive waste may, in individual cases, with the approval of the licensing authority, be disposed of to landfill if:

a.
overall, taking into account other materials present in the landfill, the clearance limit is not exceeded; or
b.
at no time can an effective dose of 10 µSv per calendar year be accumulated as a result of the disposal.

2 The FOPH shall monitor compliance with the permissible effective dose via the sampling and measurement programme specified in Article 193.

3 The specific activity of radioactive waste thus disposed of must not exceed 100 times the clearance limit and, for waste containing artificial radium, 1000 times the clearance limit.

4 For the disposal of radioactive waste containing technically enhanced radium, the following conditions must additionally be met:

a.
The waste arose before 1 October 1994.
b.
Disposal via the usual channels would be impossible or would involve disproportionate efforts.
c.
Removal represents a significantly better option for people and the environment overall than maintenance of the status quo.

Art. 114 Deposito con l’approvazione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze

1 In singoli casi le scorie radioattive possono essere depositate in discarica con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, se:

a.
considerando la presenza in discarica di altri materiali, nel complesso il livello di allontanamento non viene raggiunto; o
b.
con l’immissione non può mai essere accumulata una dose efficace di 10 µSv per anno civile.

2 L’UFSP sorveglia nel quadro del programma di prelievo di campioni e di misurazioni di cui all’articolo 193 il rispetto della dose efficace ammessa.

3 L’attività specifica delle scorie radioattive non può essere superiore a cento volte il livello di allontanamento nel caso di un’immissione e a mille volte il livello di allontanamento per i rifiuti contenenti radio artificiale.

4 L’immissione di scorie radioattive contenenti radio arricchito tecnicamente è vincolata inoltre ai seguenti presupposti:

a.
le scorie sono state prodotte prima del 1° ottobre 1994;
b.
uno smaltimento attraverso i canali consueti è impossibile, o possibile soltanto con un onere sproporzionato;
c.
la rimozione rappresenta la soluzione complessivamente più favorevole per l’essere umano e l’ambiente rispetto al mantenimento della situazione esistente.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.