1 Radioactive waste may, in individual cases, with the approval of the licensing authority, be disposed of to landfill if:
2 The FOPH shall monitor compliance with the permissible effective dose via the sampling and measurement programme specified in Article 193.
3 The specific activity of radioactive waste thus disposed of must not exceed 100 times the clearance limit and, for waste containing artificial radium, 1000 times the clearance limit.
4 For the disposal of radioactive waste containing technically enhanced radium, the following conditions must additionally be met:
1 In singoli casi le scorie radioattive possono essere depositate in discarica con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, se:
2 L’UFSP sorveglia nel quadro del programma di prelievo di campioni e di misurazioni di cui all’articolo 193 il rispetto della dose efficace ammessa.
3 L’attività specifica delle scorie radioattive non può essere superiore a cento volte il livello di allontanamento nel caso di un’immissione e a mille volte il livello di allontanamento per i rifiuti contenenti radio artificiale.
4 L’immissione di scorie radioattive contenenti radio arricchito tecnicamente è vincolata inoltre ai seguenti presupposti:
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.