Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)
1 No dose limits are specified for patients exposed to radiation for diagnostic or therapeutic purposes.
2 The radiation exposure of patients shall be at the discretion of the person responsible. However, such persons must comply with the principles of radiological protection specified in Articles 8 and 9.
3 The Federal Council shall issue provisions for the protection of patients.
1 Non sono stabiliti limiti di dose per il paziente nel caso di applicazione di raggi a scopi diagnostici o terapeutici.
2 L’esposizione del paziente a radiazioni è lasciata al libero apprezzamento del responsabile. Questi è nondimeno tenuto ad osservare i principi della radioprotezione di cui agli articoli 8 e 9.
3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla protezione dei pazienti.
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