814.201 Waters Protection Ordinance of 28 October 1998 (WPO)

814.201 Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc)

Art. 9 Waste water of specific origin

1 Polluted waste water occurring outside public sewers for which neither discharge into waters, nor infiltration, nor use combined with farm manure (Art. 12 para. 4 WPA) is permitted must be collected in a cesspit which is regularly emptied with its contents being transferred to a central waste water treatment plant or facility for special treatment.

2 Waste water from processing farm manure, hydroponics and other horticultural methods must be used in an environmentally compatible manner and reused agriculturally or horticulturally according to the state of the art.

3 Waste water from mobile sanitation facilities must be collected and may be discharged into public sewers only by using equipment intended for this purpose. Excluded from this are sanitation facilities in:

a.
railway carriages with their own waste water treatment facilities;
b.
railway carriages for long-distance traffic which were commissioned before 1 January 1 1997;
c.
railway carriages for regional or urban traffic which were commissioned before 1 January 2000.

Art. 9 Acque di scarico di provenienza particolare

1 Le acque di scarico inquinate che vengono prodotte fuori del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e non possono essere né immesse in un ricettore naturale, né lasciate infiltrare, né utilizzate insieme al concime aziendale (art. 12 cpv. 4 LPAc) devono essere raccolte in una fossa senza scarico e destinate a intervalli regolari a una stazione centrale di depurazione delle acque o a un trattamento specifico.

2 Le acque di scarico provenienti dalla preparazione di concimi aziendali, dalla produzione in colture idroponiche e da analoghi procedimenti di produzione vegetale devono essere utilizzate nell’agricoltura, nell’orticoltura o nel giardinaggio in modo compatibile con l’ambiente e conforme allo stato della tecnica.

3 Le acque di scarico provenienti da impianti sanitari mobili devono essere raccolte e possono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche soltanto mediante i dispositivi appositamente previsti. Fanno eccezione gli impianti sanitari che si trovano in:

a.
carrozze ferroviarie munite di un dispositivo proprio di trattamento delle acque di scarico;
b.
carrozze ferroviarie per il traffico a lungo percorso messe in servizio prima del 1° gennaio 1997;
c.
carrozze ferroviarie per il traffico regionale e suburbano messe in servizio prima del 1° gennaio 2000.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.