The Confederation may provide a risk guarantee in respect of promising new installations and equipment. This may not exceed 60 per cent of the attributable costs.
72 Inserted by No I of the FA of 20 June 1997, in force since 1 Nov. 1997 (AS 1997 2243; BBl 1996 IV 1217).
La Confederazione può assumere una garanzia contro i rischi per gli impianti, le installazioni e le apparecchiature promettenti e innovativi. La garanzia non deve superare il 60 per cento dei costi computabili.
71 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2243; FF 1996 IV 1041).
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