1 Substances may only be handled in such a way that they, their derivatives or their waste cannot present a danger to the environment or indirectly endanger people.
2 Instructions from manufacturers or importers must be complied with.
37 Amended by No I of the FA of 21 Dec. 1995, in force since 1 July 1997 (AS 1997 1155; BBl 1993 II 1445).
1 Le sostanze possono essere utilizzate soltanto in modo che esse, i loro derivati o i loro rifiuti non possano mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo.
2 Le istruzioni del fabbricante o dell’importatore devono essere osservate.
38 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155; FF 1993 II 1213).
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