1 The Federal Council may enact regulations on substances which, due to their properties, method of use or the quantities used, may present a danger to the environment or indirectly endanger people.
2 These regulations relate in particular to:
1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni su sostanze che, a cagione delle loro proprietà, del modo d’impiego o della quantità utilizzata, possono costituire un pericolo per l’ambiente o, indirettamente, per l’uomo.
2 Tali prescrizioni riguardano segnatamente:
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.