The Notification Authority shall only authorise a biocidal product for those uses for which the information required in accordance with Annex 5 is available.
82 Inserted by No I of the O of 20 June 2014, in force since 15 July 2014 (AS 2014 2073).
L’organo di notifica omologa i biocidi unicamente per gli usi per i quali sono disponibili i dati necessari secondo l’allegato 5.
79 Introdotto dal n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.