1 Advertising for substances, preparations and objects must not give a misleading impression as to the risks posed to human health and the environment or as to their environmental acceptability, and must not encourage inappropriate or illegitimate use or disposal.
2 Terms such as «degradable», «not harmful to the environment», «non-polluting» and «non-water-polluting» may be used in advertising only if the properties thus described are at the same time explained in more detail.
3 Anyone who advertises dangerous substances or preparations that private users can purchase without seeing the labelling beforehand must indicate their hazardous properties in a comprehensible and clearly legible or audible manner.
4 Paragraph 3 also applies to preparations labelled in accordance with Article 25 paragraph 6 of the CLP Regulation112.
5 Substances and preparations must not be promoted for uses for which they are not to be placed on the market.
112 See footnote to Art. 2 para. 4.
1 La pubblicità relativa a sostanze, preparati e oggetti non deve dare una falsa immagine della loro pericolosità per l’essere umano e l’ambiente o della loro compatibilità con l’ambiente né indurre a impieghi e modi di smaltimento non appropriati o abusivi.
2 Nella pubblicità, le designazioni quali «degradabile», «ecologicamente innocuo», «ecologico» e «innocuo per le acque» possono essere impiegate soltanto se al contempo le proprietà così designate sono meglio precisate.
3 Chi fa pubblicità per sostanze o preparati pericolosi acquistabili da utilizzatori privati senza averne visto in precedenza l’etichettatura deve indicarne le proprietà pericolose, in una forma comprensibile a tutti e ben leggibile o udibile.
4 Il capoverso 3 si applica anche ai preparati etichettati secondo l’articolo 25 paragrafo 6 del regolamento UE-CLP113.
5 Le sostanze e i preparati non possono essere pubblicizzati per un impiego per il quale non possono essere immessi sul mercato.
113 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 4.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.