1 Economic operators that place a device on the market in Switzerland or in a contracting state, and economic operators, professionals and healthcare institutions that make a device available or put it into service in Switzerland or a contracting state have a duty to cooperate on matters of enforcement. In particular, they must provide, free of charge, all necessary information and all necessary proof and documentation to the enforcement bodies.
2 The providers of information society services also have a duty to cooperate on matters of enforcement. In particular, they should inform the competent authorities about suspected illegal activities by, or information from, users of their service and, upon request, provide information that enables the users of their service with whom they have concluded agreements about storage to be identified.
1 Gli operatori economici che immettono in commercio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo nonché gli operatori economici, gli specialisti e le istituzioni sanitarie che mettono a disposizione sul mercato o mettono in servizio in Svizzera o in uno Stato contraente un dispositivo sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi d’esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e i documenti necessari.
2 I prestatori di servizi della società dell’informazione sono parimenti tenuti a collaborare all’esecuzione. Sono in particolare tenuti a notificare senza indugio alle competenti autorità presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi e a comunicare, su richiesta, informazioni che consentano l’identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.