1 Distributors and importers shall co-operate with manufacturers or authorised representatives to achieve an appropriate level of traceability of devices.
2 The duty of disclosure under Article 47c TPA applies for at least 10 years from the date on which the device was acquired or delivered.
1 I distributori e gli importatori cooperano con i fabbricanti e i loro mandatari affin-ché i dispositivi siano adeguatamente tracciabili.
2 L’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 47c LATer vige per almeno dieci anni dalla data in cui il dispositivo è stato ricevuto o fornito.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.